30 Ott BIMBO SORDO – VACCINO INEFFICACE – RISARCIMENTO ?
Partiamo dalla notizia, così come viene riportata dal Resto del Carlino, cronaca di Macerata (con ovvio beneficio del dubbio viste certe incongruità).
FONTE: http://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/bimbo-sordo-vaccino-inefficace-risarcito-1.2627659
Ecco i fatti:
– un bambino viene vaccinato a tre anni con un vaccino MPR successivamente ritirato per eccesso di reazioni allergiche (ora ha 24 anni, quindi correva l’anno 1995);
– il bambino prende la parotite epidemica a 6 anni (evidentemente un fallimento vaccinale);
– il bambino subisce una complicanza frequente della malattia: rimane sordo;
– i genitori fanno domanda d’indennizzo attribuendo la colpa al vaccino;
– la sentenza della Sezione del Lavoro del Tribunale di Macerata applica la legge 210/92 sugli indennizzi a favore dei danneggiati in modo permanente da vaccino;
– l’avvocato parla di sentenza epocale.
Analizziamo i fatti alla luce delle conoscenze scientifiche:
– i vaccini MPR hanno un’efficacia contro la parotite di circa il 94%, il che vuol dire che circa il 6% dei bambini vaccinati resta suscettibile (appunto fallimenti vaccinali);
– è necessaria un’elevata copertura vaccinale per ridurre la circolazione del virus e diminuire la probabilità che un bambino non vaccinato o un bambino in cui il vaccino è inefficace si infetti (immunità di gregge);
– se la copertura vaccinale è bassa, i bambini in cui si verifica un fallimento vaccinale sono a rischio di infezione e di relative complicanze.
La legge 210/92 (art. 1, comma 1) assegna un risarcimento a “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”. “A causa di” non vuol dire “malgrado” o almeno così ci hanno insegnato a Medicina Legale; piuttosto, vuol dire che fra vaccino e lesione ci deve essere un nesso diretto di causa-effetto che è definito dal rapporto di causalità materiale o fisica, secondo cui un evento è punibile ovvero risarcibile se direttamente connesso ad un altro evento. Perciò, in medicina legale, gli eventi correlati al fenomeno oggetto della richiesta di risarcimento si distinguono in:
– causa (o causa efficiente): qualunque evento antecedente, necessario e sufficiente per il proprio meccanismo d’azione a produrre un altro evento (se uno solo, si parla di causalità unica o esclusiva, altrimenti di causalità multipla o concausalità);
– concausa: qualunque evento antecedente, necessario ma non sufficiente da solo per il proprio meccanismo d’azione a produrre un altro evento;
– condizione: qualunque evento antecedente, non necessario e non sufficiente ma predisponente a produrre un altro evento cioè qualunque cosa possa favorire l’azione di una causa o una concausa (per esempio, mi taglio – causa – e mi si infetta la ferita; se sono diabetico, la probabilità che la ferita si infetti è più alta; il diabete non causa l’infezione ma aumenta il rischio);
– occasione: qualunque evento ordinario (cioè non patologico) antecedente non necessario, né sufficiente a produrre un evento sproporzionato rispetto all’occasione ma che possa slatentizzare un evento indotto da un’altra causa (per esempio, mi rompo il femore per una metastasi ossea alzandomi in piedi da una sedia; la causa della frattura è la metastasi ossea, alzarsi in piedi dalla sedia è un evento ordinario che non produce fratture).
Per capire bene se un evento causa, concausa, predispone o è occasione per un altro evento si valuta come esso possa per meccanismo d’azione determinare il fenomeno conteso e quanto la sua assenza avrebbe evitato il verificarsi dell’evento oggetto del contenzioso.
Rispetto a quanto detto e codificato così a livello di codice civile e penale, possiamo anche capire i genitori che si sentivano tutelati dal vaccino e possano sentirsi in qualche modo da esso traditi, ma davvero abbiamo molta difficoltà a capire il loro avvocato, il consulente tecnico e il giudice che ha emesso la sentenza.
In questo caso, infatti, il vaccino non è una causa né una concausa perché non ha determinato per suo meccanismo d’azione direttamente la sordità, tantomeno è una condizione dal momento che non predispone in nessun modo alla parotite, piuttosto fa il contrario. Il vaccino avrebbe dovuto ridurre la probabilità del bambino di farsi la parotite ma è noto che non esclude questo rischio nel 6% circa dei casi. Se il bambino non fosse stato vaccinato, avrebbe preso comunque la parotite e avrebbe comunque rischiato la sordità.
Il rischio ora è che i genitori si vedano negato qualcosa che è stato loro malamente concesso nei successivi gradi di giudizio, con tutte le conseguenze pratiche ma anche ideologiche del caso.
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